Cosa sta succedendo e perché riguarda la stampa 3D (non solo le armi)
Negli Stati Uniti sta emergendo un nuovo filone legislativo che tenta di ridurre la produzione di “ghost guns” intervenendo non solo su chi produce o distribuisce componenti, ma anche sugli strumenti digitali e sulle macchine. Un esempio è la proposta nello Stato di Washington, affiancata da iniziative a New York: approcci diversi, stesso obiettivo dichiarato (limitare la produzione illecita di parti d’arma tramite file digitali e manifattura domestica).
Il cuore della proposta di Washington: HB 2321 e l’obbligo di “blocking features”
La proposta HB 2321 (biennio 2025–26) prevede che dal 1 luglio 2027 non si possano vendere o trasferire a titolo oneroso stampanti 3D nello Stato di Washington se non sono equipaggiate con funzioni di blocco progettate per rifiutare richieste di stampa che porterebbero alla produzione di armi o parti d’arma illegali. La legge imposta anche un obbligo di attestazione del produttore verso l’Attorney General (con firma sotto pena di spergiuro) e introduce un regime sanzionatorio distinto per persone fisiche e società.
Definizioni che allargano il perimetro: “3D printer” include anche il “subtractive manufacturing”
Un passaggio rilevante è la definizione di “three-dimensional printer”: non solo macchine additive, ma anche dispositivi capaci di fare modifiche tridimensionali tramite lavorazione sottrattiva a partire da un file digitale. In teoria, quindi, la definizione potrebbe includere anche attrezzature digitali di officina che non sono “stampanti 3D” nel senso comune, con possibili effetti collaterali su categorie di macchine e flussi industriali che usano file CAD/CAM.
Come dovrebbe funzionare il blocco: algoritmo di rilevamento e controlli nel firmware o nel software di slicing
La bozza descrive un “firearms blueprint detection algorithm”: un servizio software che valuta file di stampa (STL o altri formati CAD/geometrici) per determinare se possono produrre armi o parti vietate e, in caso positivo, far scattare il rifiuto del job tramite un “software controls process”. Il testo elenca tre modalità di integrazione: nel firmware, in un slicer integrato (con stampante limitata a un solo software), oppure tramite handshake/autenticazione tra stampante e slicer autorizzati (con meccanismi tipo watermark o equivalenti).
Database pubblico “disallowed” e ruolo dell’Attorney General: aggiornamenti e scadenze
HB 2321 prevede che l’Attorney General dello Stato crei e mantenga un database di file blueprint individuati (anche tramite ricerche su forum pubblici), con un primo traguardo fissato al 1 agosto 2026 e aggiornamenti almeno annuali. L’algoritmo, “al minimo”, deve usare un database di file comunemente scaricati o condivisi e deve avere capacità di rilevare anche varianti modificate; la frequenza di aggiornamento può essere regolata per tenere conto del “tasso di innovazione” dei file vietati.
Affidabilità e non aggirabilità: obiettivi dichiarati e criticità pratiche
La bozza richiede una “high degree of reliability” e sostiene che le funzioni non debbano essere superabili nemmeno da un utente con “significant technical skill”. Allo stesso tempo ammette che l’algoritmo non debba essere perfetto, purché rispetti standard tecnici definiti da regole successive. Commentatori del settore hanno già sollevato dubbi su fattibilità, impatto su sicurezza informatica e compatibilità con pratiche diffuse (offline printing, workflow industriali, ecosistemi open source), evidenziando il rischio di spostare il mercato fuori dallo Stato o di creare vincoli che colpiscono anche utenti e aziende non coinvolti in attività illecite.
Sanzioni e responsabilità: cosa rischiano venditori e produttori
HB 2321 prevede che le persone fisiche siano perseguibili con misdemeanor al primo illecito e class C felony dal secondo; per società/associazioni/partnership la violazione rientrerebbe nella class C felony, con indicazione di pene fino a 5 anni e multa fino a 15.000 dollari. La legge collega inoltre la materia al Consumer Protection Act dello Stato, qualificando la violazione come pratica “unfair or deceptive” nel commercio.
Il confronto con New York: focus su produzione e diffusione di file
Nel pezzo di Fabbaloo viene citato anche l’approccio di New York, che punta maggiormente su reati legati a produzione e distribuzione di armi stampate in 3D e/o alla condivisione intenzionale di istruzioni digitali utilizzabili per produrre armi e parti d’arma. In questo schema, lo Stato non impone necessariamente modifiche tecniche alle stampanti, ma prova a intervenire su comportamenti e canali di distribuzione dei file, spesso indicati come il punto di leva più diretto.
Implicazioni per l’industria della stampa 3D: firmware, slicer e catena di fornitura
Se un modello tipo HB 2321 venisse adottato, i produttori dovrebbero gestire: sviluppo e manutenzione di funzioni software “compliance”, integrazione nei workflow (firmware/slicer), procedure di attestazione, e potenziali differenze di configurazione per mercati diversi. Le conseguenze ricadrebbero anche su distributori, rivenditori e clienti professionali che cercano macchine non connesse o catene di produzione isolate (per ragioni di sicurezza o IP). In parallelo, l’idea di limitare slicer e strumenti di pre-stampa può entrare in frizione con l’adozione di software open source e con l’interoperabilità multi-macchina tipica di laboratori e reparti produttivi.
