New York sta valutando un impianto normativo che, nelle intenzioni, mira a ridurre la produzione di “ghost gun” e componenti d’arma realizzati con tecniche digitali e fabbricazione additiva. Il dibattito è emerso perché alcune misure, se applicate in modo ampio, potrebbero incidere non solo sui soggetti che producono armi illegali, ma anche su aziende manifatturiere, service di stampa, laboratori R&D e hobbisti che utilizzano stampanti 3D e macchine CNC per applicazioni del tutto lecite.
Il provvedimento citato: il bill S9005 nel quadro del budget 2026–2027
Nel caso di New York non si parla di una “legge standalone” isolata: la parte che riguarda stampa 3D e sicurezza è inserita in un testo di budget (S9005, sessione legislativa 2025–2026), che contiene molteplici capitoli e modifiche a leggi diverse. All’interno del documento compaiono sezioni dedicate a pistole “convertibili”, armi stampate in 3D e requisiti tecnologici di prevenzione collegati a stampanti 3D.
Una definizione molto ampia di “stampante 3D”: dentro anche il CNC
Uno dei passaggi più discussi è la definizione di “three-dimensional printer”. Nel testo, infatti, la stampante 3D non è solo la macchina che produce oggetti strato su strato (additive manufacturing), ma include anche macchine capaci di apportare modifiche tridimensionali a oggetti a partire da un file digitale tramite lavorazioni sottrattive. Questa impostazione, nella pratica, tende ad avvicinare il perimetro delle stampanti 3D a quello di alcune macchine CNC, ampliando la platea potenzialmente interessata dalla norma.
“Blocking technology”: cosa significa nel testo di legge
Il cuore della proposta è il concetto di “blocking technology”. Il bill la definisce come un insieme di hardware/software/firmware (o altre misure integrate) in grado di impedire alla macchina di avviare una stampa se il file non è stato valutato da un “firearms blueprint detection algorithm” e classificato come non idoneo a produrre un’arma da fuoco o parti d’arma illegali. In altre parole: prima di stampare, il file dovrebbe essere “analizzato” da un algoritmo di rilevamento e, se riconducibile a geometrie/istruzioni per armi, la stampa non dovrebbe partire.
Algoritmo di rilevamento e formati: STL e oltre
Il testo esplicita che la valutazione riguarda file di stampa 3D “in forma di STL o altri file CAD o codice geometrico”. È un dettaglio importante perché non limita il controllo a un singolo formato: l’idea è coprire più rappresentazioni digitali di un modello (mesh, CAD e istruzioni equivalenti) che possano essere usate per programmare stampanti 3D o macchine CNC nella fabbricazione di armi o componenti critici.
Working group con SUNY e tempistiche: standard minimi entro un anno
Il provvedimento prevede la creazione di un working group convocato dalla Division (nel testo: con Department of State e State University of New York). Il gruppo dovrebbe includere competenze su additive manufacturing, intelligenza artificiale, sicurezza digitale, regolazione delle armi e sicurezza pubblica. Entro un anno dalla convocazione, il gruppo dovrebbe produrre raccomandazioni sugli standard minimi di sicurezza che la “blocking technology” dovrebbe rispettare, includendo prestazioni dell’algoritmo e misure anti-elusione. È previsto anche un punto di salvaguardia: se il gruppo conclude che non è tecnologicamente fattibile imporre tali requisiti, dovrebbe dichiararlo e la regolamentazione non proseguirebbe finché la fattibilità non cambia.
Una “libreria” di file arma e l’accesso controllato
Un altro elemento è l’autorizzazione a creare e mantenere una libreria di “firearms blueprint files” e file relativi a parti d’arma illegali. Il testo indica che la libreria potrebbe essere resa disponibile a produttori di stampanti 3D, vendor software con competenze dimostrate e soggetti esperti di computational design o sicurezza pubblica, per sviluppare o migliorare le tecnologie di blocco e gli algoritmi di rilevamento, con salvaguardie per prevenire accessi non autorizzati e divieti espliciti di diffusione.
Vendita “in presenza”: il punto più dirompente per il mercato
La sezione inserita nel General Business Law (nel testo citata come 396-EEEE) prevede che non si possano vendere o consegnare stampanti 3D nello Stato di New York se non equipaggiate con “blocking technology”. Inoltre, salvo eccezioni specifiche (ad esempio acquisti da parte di agenzie governative per professioni eleggibili), la vendita o consegna dovrebbe avvenire con incontro “in person” tra venditore e acquirente. Questo requisito, se applicato rigidamente, inciderebbe direttamente sui canali e-commerce e sulle consegne a distanza, oggi centrali per il mercato consumer e prosumer e anche per molte forniture B2B.
Sanzioni economiche e strumenti di enforcement
Il testo prevede un impianto di enforcement che coinvolge anche l’Attorney General e sanzioni pecuniarie: fino a 5.000 dollari per la prima violazione e fino a 10.000 per violazioni successive. Questo aspetto è rilevante per rivenditori, importatori e distributori, perché sposta parte del rischio di conformità lungo la catena commerciale.
Perché la proposta tocca anche manifattura avanzata e settori regolati
Molte imprese tengono intenzionalmente le macchine offline o su reti isolate per motivi di cybersecurity, proprietà intellettuale o compliance (ad esempio in ambito difesa o aerospazio). Un impianto che richieda valutazioni centralizzate, aggiornamenti continui di liste/algoritmi o integrazioni obbligatorie nel firmware può essere difficile da conciliare con ambienti “air-gapped”. Inoltre, l’estensione concettuale verso lavorazioni sottrattive può aumentare l’incertezza su quali macchine ricadano davvero nel campo di applicazione.
Il contesto più ampio negli USA: proposte simili anche in altri Stati
Il caso New York viene discusso insieme ad altre iniziative statali che provano a introdurre “blocking features” o meccanismi di rilevamento dei blueprint per limitare la produzione di armi stampate in 3D. Ad esempio, in Washington State è stata descritta una proposta che punta a vincolare la vendita futura di stampanti 3D a funzioni di blocco e ad algoritmi di rilevamento dei file, con tempistiche e sanzioni delineate a livello statale.
Comunicazione istituzionale: la linea della Governor’s office
Sul piano politico-istituzionale, l’ufficio della Governor di New York ha presentato il pacchetto come un insieme di proposte anti-ghost gun che include il contrasto alla produzione tramite stampanti 3D e misure collegate ai “pistol converters”. Questa comunicazione aiuta a capire l’obiettivo dichiarato (riduzione di armi non tracciabili), ma non risolve automaticamente i nodi tecnici su fattibilità, falsi positivi e impatto su filiere legittime.
Un altro filone legislativo: controlli per l’acquisto di stampanti “capaci di creare armi”
Oltre al meccanismo “blocking technology”, nei database legislativi di New York compaiono anche proposte che mirano a introdurre controlli (ad esempio background check) per l’acquisto di determinate stampanti 3D “capaci di creare firearms”, con logiche più vicine alla regolazione dell’accesso piuttosto che al controllo tecnico dei file. Questo segnala che il tema è affrontato su più piani: prevenzione tecnologica, limitazione della produzione illegale e barriere all’acquisto.
Nodo tecnico: riconoscere “geometrie d’arma” non è banale
Dal punto di vista tecnico, un algoritmo che identifichi “file arma” deve fare i conti con trasformazioni (scaling, mirroring, booleans, mesh decimation), varianti parametriche e componenti che, presi singolarmente, possono essere ambigui (una staffa o un guscio possono assomigliare a parti innocue). Qualunque sistema di blocco rischia quindi: (1) falsi positivi che impediscono stampe lecite, (2) falsi negativi che lasciano passare file modificati. È uno dei motivi per cui il testo prevede working group, standard minimi e una clausola di “non fattibilità tecnologica”.
Implicazioni per produttori e software: firmware, slicer, supply chain
Se l’onere di conformità ricade sui produttori (o su chi vende nel territorio), la domanda pratica diventa: chi sviluppa e mantiene l’integrazione nel firmware? Chi certifica che l’algoritmo è aggiornato e conforme agli standard minimi? E cosa succede con ecosistemi open source, stampanti autocostruite o firmware alternativi? La proposta, proprio perché orientata alla vendita “legale” di macchine, tende a colpire soprattutto il canale commerciale ufficiale, mentre l’hardware già circolante o i sistemi “non standard” resterebbero un punto complesso da gestire.
